di Falco dott. Giulio
Consulenza e assistenza stragiudiziale nel risarcimento danni

via Cantore 8, 20900 Monza (MB)
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Benvenuti

Lo Studio Athena di Monza svolge attività di assistenza stragiudiziale a tutela della propria clientela reduce da incidente generato dalla circolazione stradale (Italia / Estero), infortunistica privata, negligenza professionale ed ogni altro genere di responsabilità

Le prestazioni

Spesso si rendono indispensabili per la complessità della materia, la quale richiede specifiche competenze giuridiche e tecniche per avere assoluta efficacia nella realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Lo studio opera senza alcun limite territoriale in ambito nazionale e internazionale.

PROFESSIONALITA' - COMPETENZA - ESPERIENZA - TRASPARENZA

Chi Siamo

Titolare delo studio

Falco dott. Giulio giuliofalco@studioathena.biz

Professore di informatica con esperienze di progettazione di sistemi esperti in campo assicurativo.
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Il team di Studio Athena garantisce massima competenza e professionalità

Cosa offriamo

CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI

  • danni derivanti dalla circolazione stradale

  • indennizzi vari

  • risarcimento conseguente a ogni genere di responsabilità

  • negligenze medico-professionali

  • assistenza tecnica nel corso di mediazioni civili

  • rivalse aziendali
  • corsi di formazione

Vi tuteleremo al meglio evitandovi lunghi e fastidiosi iter burocratici.

Risorse e riferimenti

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dott. Giulio Falco
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Conflitto di interessi e attività stragiudiziale


Nell'ambito della formazione permanente, lo Studio Athena promuove corsi professionali e conferenze informative riguardanti i temi del risarcimento del danno, della prevenzione di incidenti stradali e della gestione informatizzata dei processi gestionali e informativi

Per maggiori informazioni contattatare lo studio telefonicamente o mediante email.

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Come Operiamo

Lo Studio Athena di Monza si distingue per l'alta qualità delle prestazioni offerte a beneficio delle parti danneggiate prevenendo e quindi evitando situazioni sfavorevoli per le medesime, tali da incorrere in contenziosi tanto inutili quanto onerosi.

Agisce sempre fedelmente alle disposizioni di legge e nel pieno rispetto del segreto professionale improntando ogni rapporto con la clientela su principi di massima lealtà e senza diffondere notizie dubbie al fine di procurarsi pubblicità e clientela in modo illegittimo attribuendosi eventuali presunti meriti.

Si riserva di accettare un incarico professionale solo dopo una scrupolosa valutazione e soltanto se sicuro di poterlo concludere con scienza, coscienza e diligenza, avendo costantemente cura di tutelare sempre e comunque l'interesse del cliente.

Nel corso del pertinente iter informa costantemente la parte interessata sull'evoluzione della posizione con la quale concorda ogni procedura difforme dalla normalità e la rende edotta di tutti i dubbi e le perplessità che emergono dall'esame delle modalità del sinistro.

ANAS può essere responsabile

E' una sentenza della Suprema Corte a rimettere in discussione le responsabilità della sicurezza delle strade. In particolare, in caso d'incidente sarà l'ente proprietario della strada ad essere responsabile per i danni provocati dal guard rail.

A stabilirlo é la sentenza 6537/2011 della Corte di Cassazione che pone fine al ricorso dei parenti di un motociclista rimasto ucciso dopo essere finito contro un guard rail.
Nei primi due gradi di giudizio la richiesta di risarcimento era stata respinta. Ora la terza sezione civile della Cassazione ha ribaltato i due precedenti verdetti accogliendo i motivi di ricorso proposti dai parenti. Questa sentenza s'inserisce nel filone aperto nel 2008 che trasferisce idealmente la responsabilità dal "custode" della strada a l'ente proprietario.
In altre parole si presuppone che l'Anas sia in grado di esercitare sulle strade un potere di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. La responsabilità scatta quando si accerta che il danno é dovuto a un'anomalia della strada o degli "strumenti di protezione della stessa".

In sintesi: la responsabilità ricade sugli "enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione".

Mediazione Civile

Con il decreto legislativo n. 28 del 2010 il legislatore ha introdotto una importante novità in tema di giustizia, ponendo un filtro all'accesso diretto del cittadino alla giustizia civile: per alcune tipologie di cause, é ora obbligatorio tentare una conciliazione preliminare davanti ad un Mediatore Civile, prima di poter comparire davanti ad un giudice.

Tipologie di contenzioso per le quali la mediazione é obbligatoria

  • controversia in materia di condominio
  • diritti reali (immobili), divisione (di immobili o mobili)
  • successioni ereditarie, patti di famiglia
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
  • locazione, comodato, affitto di aziende
  • responsabilità medica
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
Sebbene l'interessato ossa presentarsi davanti al mediatore da solo, una buona consulenza e assistenza alla procedura di mediazione é di fondamentale importanza, visto che in caso di mancato accordo il mediatore redige un verbale che sarà tenuto in debito conto in sede di successiva causa civile.

In caso di accordo invece, sottoscritto dalle parti, il patto avrà valore di una sentenza.

Cinque anni per chiedere il risarcimento in caso di sinistro stradale

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha allungato di molto i tempi per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite negli incidenti stradali.
Le vittime di incidenti stradali potranno ora agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno fino a cinque anni dopo il sinistro, anche se nei confronti del responsabile non é stato avviato alcun procedimento penale e non è stata presentata querela di parte.

L'articolo 2947 del codice civile, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio sia di due anni, a meno che non sia stato avviato un procedimento penale nei confronti del responsabile del sinistro, o sia stata presentata querela da parte delle stesse vittime.
Con la sentenza 27337 del 18/11/2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno cambiato la precedente giurisprudenza (sent. n. 5121 del 10/4/2002) che obbligava a chiedere il risarcimento entro due anni dal fatto, con una decisione destinata a produrre effetti su migliaia di casi, tendono una mano alle vittime della strada che potranno agire in giudizio per farsi risarcire il danno fino a cinque anni dopo il sinistro.

Colpi di frusta


Con il decreto legge sulle "liberalizzazioni" è entrata in vigore la NUOVA NORMATIVA per il risarcimento dei danni causati da incidenti stradali.

Finalmente tutte le persone che hanno subito lesioni personali, anche di lieve entità, saranno risarcite, documentando le lesioni stesse, con visite mediche ed esami diagnostici.

Ultimamente sembrava che il danno causato dal "colpo di frusta" non fosse più meritevole di risarcimento, dato che in passato spesso si era abusato di questo tipo di infortunio a danno delle compagnie assicurative.

In realtà si tratta di documentare adeguatamente la lesione presso il pronto soccorso o i medici legali.

Danno Morale

E' manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indomani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro...

Nessuna cancellazione del danno morale è stata operata in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA CIVILE - SENTENZA DEL 12.09.2011, N. 18641


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