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dott. Giulio Falco
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Agisce sempre fedelmente alle disposizioni di legge e nel pieno rispetto del segreto professionale improntando ogni rapporto con la clientela su principi di massima lealtà e senza diffondere notizie dubbie al fine di procurarsi pubblicità e clientela in modo illegittimo attribuendosi eventuali presunti meriti.
Si riserva di accettare un incarico professionale solo dopo una scrupolosa valutazione e soltanto se sicuro di poterlo concludere con scienza, coscienza e diligenza, avendo costantemente cura di tutelare sempre e comunque l'interesse del cliente.
Nel corso del pertinente iter informa costantemente la parte interessata sull'evoluzione della posizione con la quale concorda ogni procedura difforme dalla normalità e la rende edotta di tutti i dubbi e le perplessità che emergono dall'esame delle modalità del sinistro.
A stabilirlo é la sentenza 6537/2011 della Corte di Cassazione che pone fine al ricorso dei parenti di un motociclista rimasto ucciso dopo essere finito contro un guard rail.
Nei primi due gradi di giudizio la richiesta di risarcimento era stata respinta. Ora la terza sezione civile della Cassazione ha ribaltato i due precedenti verdetti accogliendo i motivi di ricorso proposti dai parenti. Questa sentenza s'inserisce nel filone aperto nel 2008 che trasferisce idealmente la responsabilità dal "custode" della strada a l'ente proprietario.
In altre parole si presuppone che l'Anas sia in grado di esercitare sulle strade un potere di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche. La responsabilità scatta quando si accerta che il danno é dovuto a un'anomalia della strada o degli "strumenti di protezione della stessa".
In sintesi: la responsabilità ricade sugli "enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione".
Tipologie di contenzioso per le quali la mediazione é obbligatoria
In caso di accordo invece, sottoscritto dalle parti, il patto avrà valore di una sentenza.
L'articolo 2947 del codice civile, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio sia di due anni, a meno che non sia stato avviato un procedimento penale nei confronti del responsabile del sinistro, o sia stata presentata querela da parte delle stesse vittime.
Con la sentenza 27337 del 18/11/2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno cambiato la precedente giurisprudenza (sent. n. 5121 del 10/4/2002) che obbligava a chiedere il risarcimento entro due anni dal fatto, con una decisione destinata a produrre effetti su migliaia di casi, tendono una mano alle vittime della strada che potranno agire in giudizio per farsi risarcire il danno fino a cinque anni dopo il sinistro.
Finalmente tutte le persone che hanno subito lesioni personali, anche di lieve entità, saranno risarcite, documentando le lesioni stesse, con visite mediche ed esami diagnostici.
Ultimamente sembrava che il danno causato dal "colpo di frusta" non fosse più meritevole di risarcimento, dato che in passato spesso si era abusato di questo tipo di infortunio a danno delle compagnie assicurative.
In realtà si tratta di documentare adeguatamente la lesione presso il pronto soccorso o i medici legali.
Nessuna cancellazione del danno morale è stata operata in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011, che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA CIVILE - SENTENZA DEL 12.09.2011, N. 18641